Novità sugli interessi
Mutui, novità sugli interessi: il Covid cambia i tempi
Stando all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, il Covid fa slittare le tempistiche per usufruire delle detrazioni sui mutui
24 Ottobre 2020 Condividi su Facebook+
Il Covid-19 ha avuto un impatto dirompente sul mercato dei mutui in tutto il mondo. Nonostante la crisi economica che stiamo vivendo non sia direttamente collegata ai prestiti per l’acquisto delle abitazioni (cosa accaduta, invece, nel 2008), il blocco alla produzione e alla mobilità nazionale e internazionale causata dal virus SARS-CoV-2 ha finito con l’influenzare tanto il mercato immobiliare quanto i tassi dei mutui. Non solo: come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 485, cambiano anche le tempistiche per usufruire delle detrazioni degli interessi dei mutui sull’acquisto della prima casa.
Detrazione interessi mutui, cosa prevede la legislazione
Nell’interpello 485 del 15 ottobre 2020 viene preso in esame il caso di un contribuente che ha acquistato un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione con l’obiettivo di accorpare le due strutture in un’unica casa. Per l’acquisto, il contribuente ha sottoscritto un mutuo ipotecario, ben sapendo che la detrazione per gli interessi passivi spetta solo nel momento in cui l’accorpamento delle due unità immobiliari risulti effettuato a livello catastale.
Il tutto, però, deve avvenire in un lasso di tempo di 12 mesi: entro questo periodo l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel nuovo immobile (o in quello “accorpato”, come nel caso dell’interpellante), pena la perdita dei benefici. La quarantena ha però impedito che i lavori potessero essere completati entro un anno dall’acquisto, impedendo al contribuente di poter trasferire la propria residenza nella nuova abitazione “accorpata”.
Detrazioni interessi mutui, cambiano le tempistiche: la risposta dell’Agenzia
Nell’interpello, il contribuente sostiene che l’articolo 24 del Decreto Legge 8 aprile 2020 (il cosiddetto “Decreto liquidità”), che prevede la proroga di 213 giorni per tutti gli adempimenti fiscali legati ai benefici per la prima casa, possa essere applicato anche al suo caso. Ciò vorrebbe dire che avrebbe altri 7 mesi di tempo per completare i lavori di accorpamento e trasferire così la residenza.
Un’interpretazione accettabile, anche se con alcune correzioni. “Nel caso di specie – si legge nella risposta all’interpello – si ritiene l’interpellante possa accedere alla detrazione in esame, a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo”.
Secondo la legislazione attualmente vigente in Italia, infatti, l’acquirente ha due anni di tempo dall’acquisto per trasferire la propria residenza nel caso in cui l’immobile sia oggetto di lavori di ristrutturazione. “Nella fattispecie in esame, dunque, si configura una causa di forza maggiore rappresentata dall’emergenza epidemiologica che non esclude, in linea di principio, la spettanza della detrazione”.
E la pandemia da SARS-CoV-2 rientra a pieno nella definizione di causa di forza maggiore così come definita nella norma richiamata dall’Agenzia. Per questo, “tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile, l’istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale”.
Fonte: QuiFinanza del 24/10/2020